5 agosto 2026
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni normative urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a
settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.
La disposizione mira a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle amministrazioni comunali, riducendo oneri e disagi per i soggetti più vulnerabili, e favorendo una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell’azione amministrativa.
In particolare, la data di scadenza del documento riporterà la dicitura «ILLIMITATA» nel
campo grafico della CIE ed il valore «990101» nella zona a lettura ottica MRZ (Machine Readable
Zone).
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui
all’art. 1 del D.P.R. 649/74.
Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione o, più precisamente, di nove anni incrementati del numero di giorni
intercorrenti fino alla data del compleanno successivo del titolare.
settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.
La disposizione mira a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle amministrazioni comunali, riducendo oneri e disagi per i soggetti più vulnerabili, e favorendo una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell’azione amministrativa.
In particolare, la data di scadenza del documento riporterà la dicitura «ILLIMITATA» nel
campo grafico della CIE ed il valore «990101» nella zona a lettura ottica MRZ (Machine Readable
Zone).
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui
all’art. 1 del D.P.R. 649/74.
Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione o, più precisamente, di nove anni incrementati del numero di giorni
intercorrenti fino alla data del compleanno successivo del titolare.
Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.
A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.
I controlli ai varchi automatici di frontiera potranno essere superati entro i primi 10 anni di vita del documento a decorrere dalla data di rilascio. Decorso tale termine, l’attraversamento della frontiera potrà avvenire unicamente mediante controllo a vista del documento.
A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.
I controlli ai varchi automatici di frontiera potranno essere superati entro i primi 10 anni di vita del documento a decorrere dalla data di rilascio. Decorso tale termine, l’attraversamento della frontiera potrà avvenire unicamente mediante controllo a vista del documento.
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A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||
| Assessore | Luca Francesco BERTINO | ||||||||||
| Responsabile | Segretario Generale Dr.ssa Susanna BARBATO | ||||||||||
| Indirizzo | Via Devesi 14 | ||||||||||
| Telefono |
0119299715 |
||||||||||
| Fax |
0119296129 |
||||||||||
|
servizi.demografici@comune.nole.to.it |
|||||||||||
| PEC |
demografici.nole.to@legalmail.it |
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| Note | Per accedere all'ufficio negli orari ad accesso libero, munirsi del biglietto al numeratore situato al piano terreno, di fronte all'ascensore. Selezionare CIE per la carta d'identità, Servizi Demografici per le altre pratiche. | ||||||||||
| Apertura al pubblico |
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